Statuto

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
È costituito un consorzio fra imprenditori installatori di impianti elettrici ed attività affini denominato: "CONSORZIO INSTALLATORI IMPIANTI ELETTRICI BERGAMO" (o in sigla: "C.I.I.E. BERGAMO")


ARTICOLO 2 - SEDE
Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Bergamo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti da presentare all'Ufficio Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.
Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.
È riservata ai soci la decisione di istituire, modificare o estinguere sedi secondarie.


ARTICOLO 3 - OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza, fungendo da organismo di servizio.
In particolare il Consorzio ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
a) lo studio di fattibilità, lo studio esecutivo e la progettazione di impianti elettrici ed elettronici, ad eccezione degli studi che siano da affidare, nei casi previsti dalla legge, ad iscritti agli albi professionali, ai quali sia riservato il lavoro;
b) l'assistenza alla certificazione di conformità degli impianti elettrici, elettronici e di ogni genere affine, realizzati dai consorziati;
c) l'assunzione, quale mandatario con rappresentanza dei consorziati, ai sensi degli articoli 1704 e seguenti del Codice Civile, di contratti di appalto per la progettazione e la costruzione, singolarmente o in comune fra più aziende consorziate, di impianti elettrici civili ed industriali e di distribuzione in generale: 
– in bassa e media tensione
– illuminazione pubblica 
– sistemi di gestione ed automazione, comprendendo hardware e software 
– elettronica in generale 
– antennistica e trasmissioni 
– impiantistica telefonica 
– impianti fotovoltaici e di produzione e/o distribuzione di energie rinnovabili, di interi impianti o sistemi elettrici commissionati da enti pubblici o privati o da altre imprese;
d) l'attività di formazione, qualificazione, riqualificazione del personale delle aziende consorziate e, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di altre aziende operanti nel settore dell'impiantistica elettrica e dell'impiantistica industriale in generale;
e) la realizzazione e l'installazione di impianti meccanici, tecnologici ed idraulici, di costruzioni metalliche e di costruzioni edili in genere;
f) la prestazione di altri servizi tecnici a favore delle imprese consorziate;
g) l'attività di ricerca di mercato e di promozione e divulgazione;
h) il commercio di prodotti e di materiali in genere connessi alle attività svolte dalle imprese consorziate e dal Consorzio.
Il Consorzio potrà altresì acquistare beni e assumere appalti nell'interesse della totalità dei consorziati e svolgere ogni altra attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi consortili.
Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonchè le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991 n.1, come modificato dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.


ARTICOLO 4 - DURATA
La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2030, salvo anticipato scioglimento da deliberare con voto unanime di tutti i consorziati.


ARTICOLO 5 - FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è formato dalle quote versate da ciascun consorziato.
Esso sarà incrementato dagli utili non distribuiti, dai contributi di terzi e dai sovrapprezzi versati dai nuovi consorziati.
Questi importi saranno contabilizzati in voci dal titolo corrispondente.
Ogni consorziato deve versare, a titolo di quota di partecipazione al Consorzio, l'importo di euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre), rivalutabili di anno in anno in base al tasso di inflazione.
In caso di recesso o di esclusione di un consorziato, le quote si accrescono a favore degli altri consorziati, ai sensi dell'articolo 2609 del Codice Civile.
In caso di ammissione di nuovi consorziati, questi saranno tenuti al versamento della quota di euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre), somma che andrà rivalutata, come previsto in precedenza, oltre che di un sovrapprezzo determinato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della situazione patrimoniale esistente.
Al fine di dotare il Consorzio dei mezzi necessari per operare, ciascun consorziato è obbligato a pre-stare una fideiussione, per l'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di dieci volte la quota individuale, a favore dell'istituto di credito bancario quale garanzia del finanziamento del Consorzio stesso.


ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE
Il domicilio dei consorziati, degli amministratori e dei revisori per i loro rapporti con il Consorzio è quello che risulta dai libri sociali o dalle comunicazioni di variazione pervenute al Consorzio con raccomandata anche a mani.


ARTICOLO 7 - CONTRIBUTO CONSORTILE
Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di ammini-strazione e di gestione; l'ammontare e la forma del contributo saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione; dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione delle prestazioni richieste dal consorziato stesso o sostenute nell'esclusivo suo interesse.


ARTICOLO 8 - CONSORZIATI
Sono consorziati di diritto i soci fondatori del Consorzio.
Il numero dei consorziati è illimitato; il Consorzio è quindi aperto all'adesione di altre imprese, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.
Possono entrare a fare parte del Consorzio imprese produttive individuali o collettive (di persone o di capitale) operanti nel settore dell'impiantistica elettrica o in settori affini.
Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.
I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio devono rivolgere domanda scritta al Consiglio di Amministrazione; nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente.
L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Tecnico, a giudizio insindacabile, tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa richiedente l'ammissione e della situazione del Consorzio.
L'ingresso ha effetto dall'anno successivo a quello di ammissione con delibera del Consiglio di Amministrazione.
I consorziati non potranno aderire ad altri consorzi e/o società consortili dello stesso settore del "C.I.I.E. BERGAMO" e, in ogni caso, di settori o attività in concorrenza con il "C.I.I.E. BERGAMO", salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
La richiesta dovrà pervenire per iscritto e l'autorizzazione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti in carica.


ARTICOLO 9 - RECESSO
Il consorziato può recedere in qualunque momento dal Consorzio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione; essa avrà efficacia per l'anno successivo a quello di recesso purché questi sia esercitato entro il 30 settembre. Qualora il recesso sia esercitato dopo tale data esso decorrerà dal secondo esercizio successivo. In ogni caso il recesso avrà efficacia con l'iscrizione dello stesso presso l'Ufficio Registro delle Imprese, iscrizione che avverrà entro la fine di ogni esercizio.
Il Consorzio procederà a liberare il consorziato recedente dalla fideiussione prestata, entro sei mesi dalla data in cui ha effetto il recesso stesso.


ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO
Il consorziato viene dichiarato escluso dal Consorzio, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di fallimento, di interdizione da pubblici uffici, in caso di morosità e, comunque, in tutti i casi di comportamenti lesivi dell'immagine del Consorzio.
Il consorziato è altresì escluso dal Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, soggetta a reclamo entro trenta giorni dalla notifica a norma dell'articolo 21 del presente statuto, qualora non adempia agli impegni assunti con la partecipazione al Consorzio, così come risultanti dall'atto costitutivo e/o dal regolamento (ove esistente) e comunque nel caso di incompatibilità soggettiva con il vincolo consortile.


ARTICOLO 11 - SUBINGRESSO
In caso di trasferimento dell'azienda di una impresa consorziata, sia per atto tra vivi, sia a causa di morte, il nuovo titolare dell'azienda subentra nel contratto di Consorzio, purché gli altri consorziati non ritengano di escludere il subingresso con provvedimento da deliberare entro un mese dalla notizia del trasferimento e da notificare al subentrante, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i successivi trenta giorni.
Lo stesso criterio sarà seguito nel caso di mutamento del rappresentante legale della società consorziata.
Si applica l'articolo 8 del presente statuto.


ARTICOLO 12 - ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Tecnico.
Ad essi si applicano le norme di legge, qualora non sia diversamente stabilito dal presente statuto e dal regolamento (ove esistente) del Consorzio.
Ai consorziati membri degli organi competono compensi e/o eventuali gettoni di presenza, la cui entità è stabilita dall'Assemblea.


ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati che risultino iscritti nel Libro dei Consorziati almeno un mese prima rispetto alla data fissata per la riunione, purché siano in regola con gli obblighi assunti verso il Consorzio e non siano in mora per le prestazioni effettuate dallo stesso.
Ciascun consorziato ha diritto a un voto. Ogni consorziato può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro consorziato che non sia amministratore o revisore. Nessun consorziato può avere più di tre deleghe.
La rappresentanza in assemblea compete all'imprenditore persona fisica, nel caso di impresa individuale, e, nel caso di società, ai soggetti ai quali è conferita la legale rappresentanza e ai soci di dette società indicati con delega scritta dai legali rappresentanti.
Qualora la legale rappresentanza non risulti dal certificato rilasciato dal Registro delle Imprese, a cura del soggetto delegato dovrà essere prodotta la documentazione comprovante il conferimento dei poteri di rappresentanza.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei consorziati e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; di detto verbale, da trascrivere in apposito libro, i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
Tuttavia le assemblee chiamate a deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori saranno regolarmente costituite con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei consorziati e delibereranno, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 + 1 (due terzi più uno) dei presenti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso pubblicato all'albo della sede e con comunicazione fatta a tutti i consorziati, con raccomandata, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da trattare, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia in prima che in una eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In mancanza sarà presieduta da un consorziato nominato dall'Assemblea.
Il Segretario è nominato dai consorziati presenti.
L'Assemblea dei consorziati deve essere convocata ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
Essa è inoltre competente a:
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice-Presidente, il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori e i membri del Comitato Tecnico;
- determinare i loro compensi e/o eventuali gettoni di presenza;
- approvare il regolamento interno predisposto per l'esecuzione e l'attuazione dello statuto consortile;
- deliberare sulle scelte di fondo per la gestione del Consorzio, emanando a tal fine delle direttive al Consiglio di Amministrazione, per il miglior raggiungimento degli scopi consortili.
All'Assemblea si applicano, per quanto qui non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea delle società a responsabilità limitata.


ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea, che restano in carica per tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
I membri nominano il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea; fra i membri viene pure nominato un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione del Consorzio, nessuno escluso, nei soli limiti di legge e secondo le direttive generali impartite dall'Assemblea dei consorziati.
Esso è competente a:
- predisporre il bilancio;
- determinare la misura del contributo consortile previsto dall'articolo 7 del presente statuto;
- aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto;
- fissare l'importo delle fideiussioni che i consorziati debbono prestare ex articolo 5 del presente statuto;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati, sentito il parere del Comitato Tecnico;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, con telefax o a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con telegramma, telefax o a mezzo posta elettronica da inoltrare almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e nessuno si oppone alla trattazione.
Per le decisioni riguardanti l'adesione dei consorziati ad altri consorzi e/o società consortili dello stesso settore del "C.I.I.E. BERGAMO" e, in ogni caso, di settori o attività in concorrenza con il "C.I.I.E. BERGAMO", l'autorizzazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti in carica.
Gli amministratori non possono assumere in proprio la qualità di soci illimitatamente responsabili o partecipare come imprenditori individuali o essere amministratori o direttori generali in consorzi e/o società consortili dello stesso settore del "C.I.I.E. BERGAMO" e, in ogni caso, di settori o attività in concorrenza con il "C.I.I.E. BERGAMO", salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione deliberata all'unanimità dei suoi componenti in carica.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio, oltre che la firma sociale.
Egli è competente a:
- nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro versate al Consorzio, da chiunque e a qualsiasi titolo;
- convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.


ARTICOLO 16 - REVISORE DEI CONTI - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Consorzio potrà nominare un Revisore o un Collegio dei Revisori, composto di tre membri eletti dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio.
Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società a responsabilità limitata.
Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori non possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo che la loro presenza sia autorizzata da tutti i Consiglieri presenti alla riunione.


ARTICOLO 17 - COMITATO TECNICO
Il Comitato Tecnico è composto dai membri del Consiglio di Amministrazione, da un consulente tecnico e dal consulente amministrativo pro tempore del Consorzio.
In caso di esistenza di più consulenti, la nomina dei due tecnici verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico esprime il proprio parere, non vincolante, su tutti gli argomenti tecnici sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione; in particolare elabora i progetti organizzativi e le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato Tecnico si applicano tutte le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione (compresa la durata in carica dei suoi membri) in quanto compatibili.
Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione e del Consulente Tecnico esperto dell'argomento in discussione.


ARTICOLO 18 - BILANCIO
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre e depositare presso l'Ufficio Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2615 bis del Codice Civile, il bilancio redatto in base alle norme degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, con una relazione accompagnatoria; esso dovrà esseresottoposto al controllo del Revisore o del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.
Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno attribuiti ad una riserva indivisibile, salvo diversa decisione dei consorziati.
Le perdite che non fossero coperte con l'utilizzo delle riserve dovranno essere ripianate dai consorziati.


ARTICOLO 19 - REGOLAMENTO INTERNO
Per l'esecuzione e l'attuazione dello statuto consortile potrà essere predisposto un apposito Regolamento interno che, approvato dall'Assemblea, dovrà essere rispettato da tutti i consorziati e dagli organi del Consorzio.


ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Le cause di scioglimento del Consorzio sono quelle previste dall'articolo 2611 del Codice Civile e quelle previste dal presente statuto.
In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.
Al termine della liquidazione, le attività residuate dopo l'estinzione di tutte le passività, verranno ripartite in parti uguali fra i consorziati, salvo le somme che per legge o per disposizione amministrativa debbano essere diversamente destinate.


ARTICOLO 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere tra i consorziati, tra alcuni di essi e/o aventi causa ed il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile (ad eccezione di quelle non compromettibili per legge) dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia in cui il Consorzio ha la sua sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio.
Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo diritto e con obbligo del contraddittorio tra tutte le parti in causa.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli arbitri vincoleranno le parti.
Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile.
Fermo restando il disposto delle norme inderogabili previste dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 e successive modifiche ed integrazioni, qualunque controversia sorga in dipendenza di affari consortili e/o sulla interpretazione o esecuzione del presente statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è di competenza del foro del luogo ove il Consorzio ha la propria sede legale.


ARTICOLO 22 - NORME APPLICABILI
Per quanto non disciplinato in questo statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di consorzi, da applicare in buona fede.
Ponteranica, 22 giugno 2011


F.to Mauro Prometti
F.to dr.Giancarlo Paganoni notaio (L.S.)


Registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bergamo 2, il 30 giugno 2011 al n.10342 Serie 1T.


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